PESARO – Il Superbonus 110%, un’opportunità imperdibile per imprese e cittadini. CNA di Pesaro e Urbino illustra sinteticamente le novità introdotte da Governo e Agenzia delle Entrate con il cosiddetto “Decreto Rilancio – Legge 77/2020” in materia di agevolazioni fiscali che sostengono la realizzazione di interventi per il miglioramento energetico o sismico degli edifici esistenti.
Le novità riguardano l’introduzione del nuovo beneficio fiscale, denominato “Superbonus 110%”, che si applica agli edifici ad uso abitativo e che si aggiunge agli altri bonus già vigenti che, in funzione del Decreto Rilancio, possono oggi essere oggetto di sconto in fattura o cessione della detrazione in alternativa alla fruizione diretta degli stessi da parte del beneficiario che sostiene le spese per gli interventi agevolati.
La CNA indica di seguito una sintesi dei nuovi provvedimenti, restando a disposizione per approfondire i casi specifici.
Interventi che possono godere del superbonus 110%
Il nuovo beneficio fiscale del 110%, utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, è riconosciuto per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi (“PRINCIPALI O TRAINANTI”):
· Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.
La spesa massima agevolabile è di:
· 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
· 40.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 u.i.;
· 30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 u.i.;
· Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con:
o generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
o generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
o apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
o sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
o collettori solari;
o allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per Comuni montani non interessati da procedure di infrazione ai sensi della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria).
La spesa massima agevolabile è:
· 20.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 u.i.;
· 15.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 u.i.;
· Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali sugli edifici unifamiliari o sulle singole unità immobiliari di edifici plurimi che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno con le stesse tecnologie ammesse nel caso di interventi su parti comuni di cui al punto precedente e l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione per il rispetto della qualità dell’aria, di installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.
La spesa massima agevolabile per questa categoria di interventi è di 30.000 € per singola unità immobiliare;
· Interventi antisismici per interventi di messa in sicurezza su abitazioni situati in zona sismica 1-2-3. Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di messa in sicurezza sismica, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali opere. Il superbonus si applica anche per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, ovvero unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 oggetto di interventi antisismici realizzati tramite demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione e rivendute entro 18 mesi dal termine dei lavori.
La spesa massima agevolabile nel caso degli interventi antisismici è di 96.000 € per singola unità immobiliare.
Il beneficio fiscale del 110% è altresì riconosciuto ai seguenti interventi “TRAINATI” se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali o trainanti precedentemente elencati:
· Interventi di efficientamento energetico “qualificato” (cd. Ecobonus), se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti che comportano un miglioramento energetico (isolamento termico superfici e sostituzione impianti di climatizzazione invernale), nei limiti di spesa stabiliti per ciascuna specifica categoria di intervento ai sensi della normativa che regolamenta l’Ecobonus;
· Installazione di impianti solari fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, da realizzare congiuntamente a interventi trainanti di efficientamento energetico o di miglioramento sismico. L’installazione dell’accumulo può non essere contestuale a quella dell’impianto fotovoltaico. Il beneficio si applica ad una spesa massima agevolabile di 48.000 € per unità immobiliare;
· Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti che comportano un miglioramento energetico (isolamento termico superfici e sostituzione impianti di climatizzazione invernale). La spesa massima ammissibile al beneficio è in questo caso pari a 3.000 €.
Nel caso di edifici sottoposti a vincoli o soggetti a divieti stabiliti da regolamenti vigenti nei quali non sia possibile realizzare nessuno degli interventi trainanti definiti, il superbonus spetta anche per la realizzazione dei soli interventi trainati fermo restando il rispetto del miglioramento energetico complessivo richiesto dalla nuova misura.
In tutti i casi, ai fini di poter usufruire del Superbonus del 110% per gli interventi di miglioramento energetico, oltre alla necessità di realizzare almeno uno degli interventi “trainanti” indicati, occorre assicurare che:
· l’opera nel suo complesso (considerando l’insieme di lavori trainanti e trainati) comporti per l’edificio il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (o una classe qualora la classe ante intervento sia la A3);
· gli interventi realizzati rispettino i requisiti tecnici e i costi massimi definiti da apposito decreto ministeriale (DM 6/8/2020).
Questi aspetti devono essere attestati / asseverati da tecnici competenti e saranno oggetto delle verifiche effettuate da Enea e dall’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori e maggiori informazioni: 348-7009502