«Sanzionate da Agcom alcune regioni per mancato rispetto della disciplina relativa alla pubblicità istituzionale. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet delle delibere contenenti la definizione di procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di alcune regioni per mancato rispetto delle norme dell’art. 41 del TUSMAR (decreto legislativo n. 177/05).
Alcune di queste ordinanze si riferiscono al mancato rispetto delle norme dell’art. 41, comma 1, del TUSMAR che prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
Altre ordinanze riguardano invece il mancato rispetto del comma 3 del citato art. 41 del TUSMAR che dispone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici di dare comunicazione all’Autorità delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
Per l’adempimento a tale obbligo è previsto che i soggetti interessati trasmettano annualmente all’AGCom, entro il 31 marzo, attraverso l’apposito modello EP, una comunicazione relativa alle spese effettuate per la pubblicità istituzionale.
L’Autorità ha pertanto ritenuto di comminare alla regione Piemonte una sanzione amministrativa pari ad euro 12.198,00 per non aver rispettato, relativamente all’esercizio finanziario 2013, la quota del 15% a favore dell’emittenza locale. Con identica motivazione l’AGCom ha irrogato alla regione Sicilia una sanzione di importo pari ad euro 6.198,00 e alla regione Sardegna, una sanzione di euro 5.165,00.
L’AGCom ha inoltre sanzionato le regioni Abruzzo e Calabria per la violazione dell’obbligo di comunicazione (mancato invio all’Autorità relativamente all’esercizio finanziario 2013 del modello EP) e per non aver dimostrato di aver rispettato le quote di cui all’art. 41, comma 1 del TUSMAR irrogando loro sanzioni amministrative pari ad euro 18.532,00 (regione Abruzzo) ed euro 27.798,00 (regione Calabria)».
Da ‘Radio Tv News’, il periodico di Confindustria Radio Tv: