Maltempo marzo, segnalare i danni subiti: ecco come fare

0
1244

FANO – A seguito della OPCM 264/2015 e secondo le indicazioni fornite nella nota della protezione civile del 10 luglio 2015, i cittadini che hanno subito danni durante gli eventi CALAMITOSI del 04 – 06 MARZO 2015 possono inoltrare la segnalazione utilizzando le schede allegate, secondo quanto disposto dalla nota PG 48488 del 13/07/2015 della Regione Marche.

La segnalazione è effettuata al fine di quantificare il fabbisogno per il ripristino sia del PATRIMONIO PRIVATO che alla ATTIVITA’ ECONOMICHE e PRODUTTIVE.

Le domande -debitamente compilate e complete della documentazione indicata dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 09 SETTEMBRE 2015.

Per informazioni è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 11:00,
i seguenti tecnici:

Arch. Luigina Mischiatti           0721 887 294

Arch. Pamela Lisotta    0721 887 259

P.i. Fabrizio Battistelli   0721 887 304

Allegati:

  • OPCM 264/2015;
  • NOTA REGIONE MARCHE;
  • SCHEDA B: danni al patrimonio privato;
  • SCHEDA C: danni alle attività produttive.

Fano, 14/08/2015

Dirigente del Settore 5
Lavori Pubblici ed Urbanistica

(Arch. Adriano Giangolini)

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE

Patrimonio privato

L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall’Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell’edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda B di “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell’immobile, dovranno essere indicati:

  • la situazione attuale dell’immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento;
  • una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto dell’edificio in cui è ubicato;
  • una descrizione dei danni riscontrati;
  • una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d’ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione e’ prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Attività economiche e produttive

L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari                                        delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall’Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l’Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda C di “Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive” che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell’attività economica/produttiva, dovranno essere

indicati:

  • la situazione attuale dell’immobile ove si svolge l’attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento;
  • una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto dell’edificio in cui è ubicato;
  • una descrizione dei danni riscontrati;
  • una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
  • una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
  • una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d’ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione e’ prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here