PESARO – Il decreto legge Agevolazioni fiscali introduce ulteriori modifiche alle misure sulle agevolazioni fiscali edilizie con un’ulteriore stretta alla disciplina sulla cessione dei crediti. Nello specifico il nuovo articolo 4-bis del D.L. n. 39/2024 interviene con alcune rilevanti novità. CNA Costruzioni spiega sinteticamente cosa cambia.
La prima novità è la ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute nel 2024 per lavori edili superando così la precedente disciplina che prevedeva:
- Superbonus la ripartizione in 4 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (art. 119, del D.L. n. 34/2020);
- Bonus barriere 75% il riconoscimento in 5 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (art. 119-ter, del D.L. n. 34/2020);
- Sismabonus la ripartizione in 5 rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Tuttavia, l’obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o sconto in fattura che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.
Pertanto, i crediti d’imposta che derivano da uno sconto in fattura ovvero da una cessione spettanti in relazione alle spese per cui sono ancora ammessi, per interventi da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere 75%, continueranno ad essere fruiti in 4 quote annuali (Superbonus) o 5 quote annuali (Sismabonus, Bonus barriere 75%).
Altra novità è l’ulteriore blocco alla cessione dei crediti (Superbonus e bonus ordinari), per cui a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi.
Pertanto, a decorrere dal 29 maggio scorso non è più possibile cominciare ad utilizzare i bonus fiscali in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.
Il provvedimento inoltre introduce alcune restrizioni per banche, intermediari finanziari e Imprese di assicurazioni cessionarie dei bonus. In dettaglio:
- Divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali con i contributi
Dal 1° gennaio 2025 tali soggetti non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d’imposta acquistati
Per i soggetti che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, viene previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sisma bonus, compreso il Sisma bonus acquisti.
Altra novità la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche degli edifici (art. 16-bis, del D.P.R. n. 917/1986).
Si precisa che l’aliquota del 36% per i predetti interventi dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota attualmente prevista del 50% valevole fino al 31 dicembre 2024. E’ confermato, invece, il tetto di spesa massima ammissibile, per unità immobiliare, pari a 48 mila euro anche nel periodo 1° gennaio 2028 – 31 dicembre 2033.
Restano confermate, anche dopo la conversione in legge, le disposizioni contenute nell’articolo 1 del D.L. n. 39/2024 relative alla cessione del credito/sconto in fattura per interventi da Superbonus, bonus ordinari e barriere architettoniche (News 11 aprile 2024, n. 11).
Unica modifica operata in sede di conversione riguarda la cessione del credito/sconto in fattura per interventi da Superbonus su immobili terremotati a seconda della regione di ubicazione.
In particolare nella nostra regione così come in Abruzzo, Lazio e Umbria:
- l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024;
- per le istanze o le dichiarazioni presentate a partire dal 30 marzo 2024, è stato istituito un Fondo pari a 400 milioni di euro per il 2024 diretto a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
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