MARCHE – La giunta regionale riunita a Palazzo Raffaello ha approvato il Piano regionale per il riavvio delle attività dei centri sociali e dei circoli culturali e ricreativi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.
Il Piano contiene le linee guida per garantire la sicurezza sanitaria all’interno dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi della regione Marche. La data di apertura sarà stabilita con successivo decreto (aggiornamento: decreto n. 187 del 30/05/2020 – riapertura al 1 giugno). La specificità di queste realtà è rappresentata dalla pluralità di attività che vi vengono svolte, spesso anche contemporaneamente, che implicano l’incontro e la permanenza nei locali dei frequentatori per finalità aggregative e di socializzazione.
Le linee guida prevedono lo svolgimento delle attività di formazione del personale, organizzazione degli spazi e pulizia dei locali e dei materiali in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per le specifiche attività si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
Attività di mescite, ristorazione e bar: disposizioni contenute nell’Allegato C “Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel settore Somministrazione Alimenti e Bevande del “Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” di cui alla DGR 565 dell’11/05/2020 così come integrata dalla DGR 569 del 15/05/2020;
Attività ludico ricreative: possono essere organizzate in forma individuale e a gruppi. Sono ammesse le attività per le quali vengono utilizzati in via esclusiva materiali personali, oppure monouso, oppure per i quali è possibile garantire puntuale sanificazione dopo ogni uso. Deve inoltre essere possibile garantire la distanza minima di 1 metro tra i giocatori/partecipanti. A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia: gioco degli scacchi, freccette, hobbistica e modellismo, ecc..
In generale valgono le seguenti indicazioni che devono essere rispettate da parte di tutti i partecipanti:
• Obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica
• Lavaggio frequente delle mani
• Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti
• Accurata disinfezione dei materiali al termine di ogni utilizzo
Vanno pertanto sempre evitati gli assembramenti anche legati alla presenza di pubblico e osservatori. È sempre preferibile e raccomandato lo svolgimento delle attività all’aperto.
Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni nazionali/regionali. Tra queste, a titolo esemplificativo: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo, tombola/bingo.
Attività sportive e motorie: l’uso della mascherina resta obbligatorio per le attività che non comportano un significativo impegno cardio-respiratorio e non consentono un’adeguata prevenzione dal contatto con droplet, come il gioco delle bocce e il biliardo. Le attività che si configurano come attività motoria presso palestre possono essere svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nello specifico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.158 del 20 maggio 2020 “D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche”.
Le attività che si configurano come attività sportiva di gruppo in squadra possono essere svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento Politecnico di Torino – CONI “Lo Sport riparte in sicurezza Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARSCoV-2 nei siti dedicati all’attività sportiva” e nelle “Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e). Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” emanate dall’Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sono comunque vietate tutte le attività di ballo (liscio, danze popolari, ecc..) o altra attività motoria per cui non è possibile escludere il contatto fisico e assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri.
Attività culturali: gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema e all’aperto di cui all’at.1 lett m) del DPCM 17 maggio sono sospesi fino al 14 giugno. Dopo tale data devono essere realizzate secondo le indicazioni di cui all’allegato 9 del suddetto DPCM 17 maggio e comunque solo con posti a sedere preassegnati e garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, nel limite di 1000 persone all’aperto e 200 in luoghi chiusi.
Le attività riconducibili a organizzazione di dibattiti, convegni e presentazione libri sono ammesse secondo le limitazioni di cui all’allegato 17 al DPCM 17 maggio.
Le attività assimilabili alla gestione di biblioteche e sale di studio, mostre ed esposizioni sono disciplinate dalla specifica scheda tecnica “MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE dell’allegato al DPCM del 17 maggio “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.
Attività educative-ricreative a favore di bambini e ragazzi: devono essere svolte facendo riferimento alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” allegato 8 al D.P.C.M. 17/05/2020.
Fiere e mercati devono essere svolti secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A “Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel settore Commercio su aree pubbliche (mercati – Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante)” del “Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” di cui alla DGR 565 dell’11/05/2020 così come integrata dalla DGR 569 del 15/05/2020.
Manutenzione del verde: attività consentita secondo le indicazioni contenute nella specifica scheda tecnica dell’allegato 17 al DPCM del 17 maggio “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.