Elicottero sorvola il Furlo a bassa quota: scatta la denuncia

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ACQUALAGNA – La Provincia di Pesaro e Urbino, ente gestore della Riserva naturale statale “Gola del Furlo”, ha denunciato ai carabinieri forestali una violazione del regolamento attuativo dell’area protetta da parte di un elicottero che nei giorni scorsi ha sorvolato la Riserva a bassa quota (al di sotto dei 1500 metri), azione rigorosamente vietata dall’art. 67 senza la preventiva autorizzazione dell’ente gestore. Alle forze dell’ordine è stato fornito tutto il materiale utile (tra l’altro gli autori della violazione avevano anche postato il video del sorvolo su fb) per le indagini di competenza.
Il Regolamento della Riserva è molto dettagliato al riguardo, proprio a tutela del patrimonio naturalistico e della fauna e avifauna che vive negli oltre 3.000 ettari di boschi e prati. Ad esempio, il divieto di sorvolo comprende anche il decollo e l’atterraggio ed include tutti i velivoli, siano essi a vela o a motore a fiamma (aerostati), elettrici o telecomandati.
Il sorvolo, come prevede il comma 2 del regolamento, è possibile solo in alcuni e previa autorizzazione della Provincia in qualità di ente gestore: per il monitoraggio delle pareti rocciose, l’esecuzione di lavori in parete ed installazione di attrezzature in aree inaccessibili; l’esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti o osservazioni eseguiti nell’interesse della Riserva o in collaborazione con essa, oppure per esigenze tecniche motivate di enti pubblici o nell’interesse collettivo. L’autorizzazione dovrà comunque prevedere limitazioni riguardo a tempi e percorsi.
Il sorvolo senza autorizzazione è naturalmente sempre consentito per le attività di sorveglianza, soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità. Il regolamento prevede la possibilità per l’ente gestore di individuare singoli settori del versante nord occidentale del Monte Pietralata dove consentire le attività sportive del parapendio e del volo a vela, come previsto dall’art. 77, comma 10.

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