FANO – Nelle ultime ore l’ARPAM – in base a campionamenti realizzati lunedì 14 luglio – ha comunicato al Comune di Fano la sussistenza di dati tali da rendere necessaria, ai fini della salvaguardia della salute dei bagnanti, un’ordinanza di divieto di balneazione in corrispondenza del tratto di costa relativo alle aree di Lido e Arzilla.
Contestualmente alla predisposizione dell’ordinanza abbiamo richiesto d’urgenza – attraverso Andrea Giuliani, presidente Oasi Confartigianato – un incontro con gli operatori delle concessioni dell’Arzilla e del Lido per illustrare la situazione, spiegare le ragioni del provvedimento e per condividere le prassi operative da porre in essere. L’incontro è stato costruttivo e per noi positivo nella misura in cui, oltre a verificare la comprensione da parte degli operatori delle difficoltà che si presentano, abbiamo potuto raccogliere e recepire alcune proposte e richieste che sono state avanzate per migliorare comunicazione, coordinamento e azioni relative alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione interessate.
Attendiamo ora le ulteriori analisi predisposte dall’ARPAM per la giornata di oggi e di domani per verificare in tempi celeri il possibile ripristino delle condizioni necessarie per la revoca dell’odierna ordinanza, con l’impegno del massimo coordinamento con gli operatori stessi.
Stefano Marchegiani / Assessore al Turismo
Samuele Mascarin / Assessore all’Ambiente
L’ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO
ORDINANZA N. 18 DEL 15/07/2014
OGGETTO:
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE – acqua di balneazione IT011041013005 “30 m Nord Torrente Arzilla – e acqua di balneazione IT011041013006 “spiaggia lido 100 m sud molo Arzilla”.
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, “ 1. Sono di competenza comunale:…….omissis…… b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita’ delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;………..omissis………..d) l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell’articolo 15;
Visto altresì l’art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°: I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:…….c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e’ stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell’inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;… e) laddove la balneazione e’ vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni……”
Visto il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” ed in particolare l’articolo 2 4° Comma che recita: “Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate: a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. …Omissis…….b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione”.
Visto il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche nel provvedere a “l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio” per l’intero territorio regionale, riconosceva all’interno del Comune di Fano (http://www.regione.marche.it/Default.aspx?tabid=1463) n. 31 acque di balneazione
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 14.04.2014 avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2013; adempimenti relativi all’applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione” con la quale la Regione Marche ha individuato tra l’altro, l’elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione (allegato A) l’elenco dei punti di campionamento (Allegato B) i criteri di monitoraggio (allegato E) relativi alla stagione balneare 2014
Vista la nota ARPAM prot. 23912 del 15.07.2014 (pervenuta a mezzo Fax), avente per oggetto D.Lgs 116/08 Acque di Balneazione Comune di Fano -Preavviso di superamento del valore limite per parametro Escherichia coli”.“con la quale si segnala “per i provvedimenti ritenuti necessari e l’informazione al pubblico, che le analisi microbiologiche relative alla ricerca del parametro Escherichia coli eseguite con metodo Colilert 18/Quanty Tray sui campioni prelevati il 14.07.2014 nelle due acque di balneazione IT011041013005 “30 m Nord Torrente Arzilla ” IT011041013006 “spiaggia lido 100 m sud molo Arzilla” evidenziano valori superiori al limite previsto nel D.M 30 Marzo 2010 Allegato A (500MPN/100ml)….”.
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
Visto il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
Visto l’art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
Vista la Legge n° 241/1990;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
con decorrenza immediata, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale, definiti come
acqua di balneazione IT011041013005 “30 m Nord Torrente Arzilla ”
acqua di balneazione IT011041013006 “spiaggia lido 100 m sud molo Arzilla”
e contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :
43.8564 ; 13.0016
43.8536; 13.0109
IT011041013005
“30 m Nord Torrente Arzilla ”
43.8536 ; 13.0109
43.8519, 13.0148
IT011041013006
“spiaggia lido 100 m sud molo Arzilla
DISPONE
1. La delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritta con l’apposizione da parte dell’ufficio segnaletica comunale di cartelli riportanti la scritta:“DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE ordinanza n. del 15.07.2014”;
2. che il Comando Polizia Municipale di Fano, La Capitaneria di Porto di Fano e Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
3. di notificare la presente Ordinanza ai concessionari delle spiagge interessate di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente atto.
Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore IV – Servizi Territoriali ed Ambientali, U.O. Ambiente Via M. Froncini 2 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI’ e VENERDI’ 08,30 – 13,30 MARTEDI’ 15,30 – 17,30
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione
La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a
Ministero della Sanità, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano, Concessionari delle spiagge interessate.
Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge
Il Sindaco
Massimo Seri
quindi a 35 metri dall’Arzilla mio figlio può fare i bagno tranquillamente? Ma qualcuno ci crede?